L'inquilino che sospende il pagamento del canone di locazione, anche quando il proprietario è inadempiente, rischia lo sfratto.

30 dicembre 2016

Il contratto di locazione è basato sullo scambio di due autonome prestazioni: il godimento dell’immobile locato e il pagamento del canone.  Pertanto, fino a quando il conduttore utilizza il bene locato (a fini residenziali o commerciali), anche quando la pienezza del godimento sia eventualmente condizionata dai problemi di cui soffre l'immobile, è tenuto a pagarne il prezzo. Se si astiene dal farlo o lo riduce unilateralmente, tiene una condotta che lo espone al concreto rischio di sfratto.

Il principio è assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

Pur esistendo dei casi in cui si rende possibile non pagare o diminuire il canone,  per esempio quando il locale è totalmente o parzialmente inagibile, è assolutamente consigliabile non assumere una tale iniziativa, senza aver consultato preventivamente il proprio legale.

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L'inquilino che sospende il pagamento del canone di locazione, anche quando il proprietario è inadempiente, rischia lo sfratto.

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